ReDO

Associazione ReDO
“teniamoci per mano”
dedicata al Prof. Sergio Chimenti,  grande amante della vita

Statuto Associativo

della associazione donne Reumatologhe italiane denominata Associazione  ReDO
Allegato “A” al n. 22.879/9.257 di rep.


Titolo I Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione e sede

E’ costituita l’ Associazione ReDO; di seguito per brevità “Associazione”.
L’associazione ha sede legale in Roma, attualmente in via Anapo 20. La sede legale potrà essere trasferita in ogni parte d’Italia con deliberazione dell’Assemblea.
Con delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituiti uffici, rappresentanze o comunque altre sedi operative in Italia o in Europa.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Art. 2
Oggetto e scopo

L’Associazione, ai sensi delle disposizioni e criteri del D.Lgs. 117/2017 ed in particolare  dell’art. 5, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione del ruolo della donna nel campo medico, scientifico e di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • promuove ed organizza incontri sulla salute delle donne in reumatologia, e su aspetti di interesse culturale, giuridico e economico in collaborazione con la Società Italiana di Reumatologia (di seguito per brevità “SIR”);
  • promuove indagini su problematiche femminili reumatologiche sia nazionali che internazionali;
  • promuove e favorisce scambi culturali anche con analoghe associazioni residenti all’estero;
  • promuove aggiornamenti professionali in ambito reumatologico a favore di associati o soci della SIR;
  • promuove rapporti educazionali con il pubblico e supporta la cura e l’educazione della paziente reumatologica: dalle donne medico per le donne con patologie reumatologiche;
  • favorisce scambi di informazioni mediante pubblicazioni di articoli, ricerche bibliografiche ed altro sempre negli stessi settori;
  • promuove ed organizza corsi di aggiornamento medico-professionale per la salute della donna in collaborazione con SIR.

L’ Associazione si propone di agire in concerto con la SIR e mai in contrapposizione con le sue finalità.
L’ Associazione non ha lo scopo quindi di svolgere attività diversa da quella sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente connesse e prevede, nei successivi articoli, il divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma anche indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati; gli utili, gli avanzi di gestione potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività e scopi istituzionali.
In via del tutto marginale, le attività descritte nel presente articolo, potranno essere svolte con finalità commerciali. Al verificarsi di detta eventualità, l’Associazione dovrà adottare un sistema contabile che consenta di distinguere le attività non commerciali da quelle commerciali.
L’Associazione intende conformarsi alle norme in materia fiscale previste negli articoli 79 e seguenti, dal D. Lgs. 117/2017, quando esse saranno operative, al fine di far ricadere la sua principale attività, e quante più possibili altre attività marginali, tra quelle di natura non commerciale.
In via marginale l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle appena elencate, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalle autorità competenti (ex art. 6 D .Lgs. 117/2017).
L’Associazione finanzierà le attività proprie dell’oggetto sociale per mezzo delle proprie entrate, dei contributi delle aderenti o degli associati o di enti pubblici o di privati con l’esclusione di finanziamenti in qualsiasi forma che possano configurare un conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale e con la SIR, anche se forniti attraverso soggetti collegati, ed inoltre con eventuali proventi di attività commerciale come sopra specificata.

Art. 3
Durata

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta in qualunque momento con il voto favorevole dell’Assemblea con la maggioranza delle aderenti.

Titolo II Soci Aderenti

Art. 4
Soci

Possono essere ammesse alla categoria di soci aderenti, con deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche con comprovata esperienza in ambito reumatologico e/o che siano iscritte alla SIR che condividono le finalità dell’organizzazione e si impegnano per realizzarle. L’ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte della richiedente, dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci aderenti si impegnano:

  • al rispetto del presente Statuto;
  • al pagamento della quota stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • a contribuire attraverso le proprie conoscenze scientifiche e la loro operosità al migliore sviluppo delle conoscenze ed alla realizzazione dei programmi approvati all’Assemblea.

Acquisiscono la qualifica di socio fondatore, gli associati che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che verranno ammessi con il voto favorevole di tutti i soci fondatori esistenti.
All’Associazione possono partecipare anche, quali soci affiliati, persone fisiche, senza le caratteristiche previste nel primo paragrafo del presente articolo, che si siano distinte per l’attività svolta; possono inoltre essere ammessi come soci sostenitori  persone fisiche che condividendo gli obiettivi dell’Associazione manifestino volontà di sostenere la sua attività. Possono infine essere insignite dalla qualità di soci ad honorem le persone fisiche che abbiano ospitato simposi o comitati scientifici sotto la loro egida scientifica.
La qualifica di socio e socia aderente è intrasmissibile anche per causa di morte.
La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per dimissioni;
  • per esclusione;
  • per radiazione che venga pronunciata contro l’associata che, per condotta deontologica e civile scorretta, pregiudichi il buon nome dell’Associazione.

Art. 5
Diritti

Il diritto di voto in assemblea è riconosciuto esclusivamente ai soci aderenti e ai soci fondatori.
I soci affiliati, sostenitori e ad honorem, potranno partecipare all’assemblea, senza poter esercitare il diritto di voto.
Gli aventi diritto avranno diritto ad un solo voto. Potranno esprimere il voto in assemblea, solo i soci iscritti nel libro soci da almeno due mesi.
I soci aderenti e i soci fondatori hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, dallo statuto e dal regolamento interno.
I soci hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 6
Doveri

Tutti i soci devono svolgere l’attività in favore dell’Associazione senza ricevere in cambio alcun compenso. Il comportamento verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione deve essere improntato all’assoluta correttezza e buona fede.

Art.7
Esclusione

I soci che contravvengano ai doveri indicati dal presente statuto e/o non rispettino le norme del regolamento interno possono essere esclusi dall’Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo e con comunicazione scritta, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all’atto dell’iscrizione o successivamente modificato con atto scritto; il socio entro trenta giorni può far pervenire le sue deduzioni difensive.  Laddove il Consiglio Direttivo ritenga fondate le giustificazioni può riammettere il socio.

Titolo III Organi

Art.8
Indicazione

Sono organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidente.

Tutte le cariche sociali ricoperte all’interno dell’Associazione sono svolte a titolo gratuito, fatto salvo l’eventuale corresponsione, ove esista la disponibilità, di una somma a titolo di rimborso spese sostenute nella misura che sarà preventivamente stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 9
Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati all’Associazione ed è l’Organo deliberante dell’Associazione. L’assemblea è presieduta dalla Presidente dell’Associazione.
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci.
Potranno esprimere il voto in assemblea solo i soci aderenti e fondatori, iscritti nel libro soci da almeno due mesi.

Art. 10
Convocazione dell’assemblea

L’assemblea si riunisce su convocazione della Presidenza ogni qualvolta dalla stessa ritenuto opportuno, oppure ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto o dalla maggioranza dei consiglieri.
L’assemblea è convocata con avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione e/o pubblicato sul sito internet www.reumatologhedonne.it e/o tramite email che indicherà il giorno, l’ora e l’ordine del giorno della riunione.
L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. L’assemblea deve inoltre essere convocata nei trenta giorni precedenti alla scadenza del mandato degli organi dell’Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

Art. 11
Validità dell’assemblea

L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci aventi diritto al voto, in proprio o a mezzo delega.
In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega.
L’assemblea è presieduta dalla Presidente ed in caso di sua assenza dalla vice presidente o dal membro più anziano del Direttivo.

Art.12
Votazioni nelle assemblee

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio aderente e/o fondatore all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega; tale delega può essere conferita solamente ad un altro socio aderente e/o fondatore all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Art. 13
Verbalizzazione delle assemblee

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un segretario, nominato dall’assemblea e sottoscritto dal medesimo segretario e dalla Presidente dell’assemblea.
Il verbale può essere consultato da tutti i soci, i quali hanno il diritto a trarne copia.

Art. 14
Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 15 e un massimo 21 membri.
Tra gli eletti al Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno 7 soci fondatori; gli altri componenti possono essere eletti tra i soci aderenti. Fa inoltre parte del Consiglio Direttivo e lo presiede la Presidente dell’Associazione.
Fa altresì parte del Consiglio Direttivo, per il periodo di un anno dalla sua nomina, senza diritto di voto, un uomo o una donna scelto e nominato dal medesimo Consiglio Direttivo, tra le personalità del mondo medico scientifico.
Il Consiglio è validamente costituito ove si raggiunga la presenza di tanti consiglieri che rappresentino almeno la metà dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato con avviso contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri anche a mezzo di fax o mail, a cura della presidenza, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Art. 15
Durata e funzioni del consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni; esso può essere revocato per motivate ragioni dall’assemblea con la maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea. Ha diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio incarico.
Il Consiglio Direttivo:

  • delibera l’ammissione dei nuovi soci;
  • delibera la quota d’iscrizione all’associazione;
  • il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere definendone i poteri;
  • predispone il bilancio consuntivo, la relazione di missione e il bilancio preventivo da presentare annualmente all’assemblea dei soci;
  • delibera la misura annuale e i criteri per la corresponsione dei rimborsi spese sostenute da chi ricopre cariche sociali;
  • nomina le delegate regionali;
  • nomina comitati di lavoro;
  • compila il regolamento dell’Associazione da sottoporre all’assemblea;
  • delibera sull’esclusione e sulla decadenza degli associati;
  • delibera su qualsiasi altra materia ad esso attribuita per legge dal Codice Civile o dal Codice del Terzo Settore.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello della Presidente.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 16
Delegate regionali

Le delegate regionali sono individuate all’interno dell’assemblea dei soci aderenti; durano in carica 5 anni; hanno la funzione di promuovere a livello regionale le attività di ReDO, farsi promotrici di iniziative a livello regionale di attività in linea con i principi/scopi di ReDO; devono organizzare almeno un evento all’anno a livello regionale in linea con il congresso ReDO. Le iniziative vanno concordate e approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
Comitati – Tesoriera

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più comitati per motivi di ordine tecnico organizzativo o per specifici incarichi. Il Consiglio inoltre nomina, anche tra i suoi componenti, la tesoriera dell’Associazione con i compiti che lo stesso Consiglio determinerà.

Art. 18
La Presidente

La Presidente dell’Associazione è nominata dall’Assemblea e per la prima volta in sede di atto costitutivo e, come detto all’art. 14,  presiede il Consiglio Direttivo.

Art. 19
Presidenza-durata

La Presidente dura in carica tre anni.
L’assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci aventi diritto al voto può revocare la Presidente per giustificati motivi.

Art. 20
Funzioni della presidenza

La Presidente rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti davanti a terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Egli gestisce l’associazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo ed è autorizzato ad aprire e chiudere conti correnti o altri depositi gestendo il relativo rapporto e a effettuare tutte le operazioni finanziarie che risulteranno necessarie od utili. Per gli impegni di spesa unitari superiori a Euro 25.000,00 la Presidente deve essere previamente autorizzata dal consiglio direttivo; in ogni caso qualsiasi sia l’importo di spesa la Presidente deve provvedere preventivamente al controllo della copertura della spesa. La Presidente, presiede l’assemblea e cura l’ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale della assemblea curandone la custodia presso i locali della Associazione.

Titolo IV Risorse economiche

Art. 21
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili, immobili, e mobili registrati. Tali beni possono essere acquisiti per donazione, eredità o possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della Associazione e consultabile da tutti gli aderenti. La eventuale cessione a qualsiasi titolo dei beni immobili o mobili registrati deve essere approvata dal Consiglio Direttivo alla unanimità dei presenti.
Nel corso della vita dell’Associazione i singoli soci non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

Art. 22
Contributi

La quota d’iscrizione alla Associazione viene stabilita dal Consiglio direttivo e viene pagata una tantum, o annualmente qualora se ne ravvedi la necessità.

Art. 23
Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e tutte le altre donazioni sono accettate ed utilizzate in armonia con le finalità statuarie dell’ente. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dalla Presidenza in armonia con le finalità statuarie dell’ente, la quale attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 24
Devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati aventi diritto di voto. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art 9, coma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Titolo VII bilancio

Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. Tali rendiconti sono elaborati dal consiglio direttivo e depositati presso le sedi dell’Associazione almeno trenta giorni prima dell’assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti i soci. I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dalla assemblea a maggioranza dei presenti entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26
Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 27
Libri sociali obbligatori

L’Associazione deve tenere:

  1. il libro degli associati;
  2. il libro delle adunanze delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

I libri sono tenuti a cura della Presidente.

Titolo VI Dipendenti e collaboratori

Art. 28
Dipendenti

L’Associazione può assumere dipendenti; l’assunzione viene deliberata dal consiglio direttivo che autorizza la presidente a compiere tutti gli atti necessari. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità contro terzi.

Art. 29
Collaboratori

L’Associazione può avvalersi dell’opera dei collaboratori di lavoro autonomo. Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal consiglio direttivo che autorizza la presidenza a firmarlo.

Titolo VII Disposizioni transitorie e finali

Art. 30
Disposizioni finali

I Soci si impegnano ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti societari ed a riconoscere valide le deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci si impegnano altresì, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere fra i Soci stessi in relazione alle attività societarie o nei confronti dell’Associazione. Tutte le controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposti al giudizio del Giurì d’Onore.

Art. 31
Giurì d’Onore

In caso di controversie fra l’Associazione ed i Soci e fra i Soci stessi, esse saranno sottoposte al giudizio di un Giurì d’Onore appositamente costituito da tre componenti nominati: uno dal Presidente ed uno da ciascuna delle parti. Al Giurì d’Onore che svolge funzione di Collegio arbitrale irrituale e decide secondo equità, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. La mancata accettazione e/o esecuzione del lodo comporterà, per il Socio inadempiente la esclusione dall’associazione.

Art. 32
Scioglimento e liquidazione

 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. I liquidatori provvederanno ad assegnare il patrimonio in base ai criteri indicati nell’art. 24

 Art. 33
Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 34
Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore in materia di associazioni. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi (in particolare, per quanto compatibile, al D.Lgs. 117/2017) ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

I sottoscrittori

Silvia Laura Bosello
Maria Sole Chimenti
Paola Conigliaro
Elisa Gremese
Cristina Iannuccelli
Francesca Romana Spinelli
Marta Vadacca